Il candidato può presentarsi da esterno senza obbligo di frequenza, ottenendo l’Abilitazione all’esercizio dell’arte Sanitaria Ausiliaria di Odontotecnico.
Per esercitare la professione di Odontotecnico in Italia è necessario essere in possesso del Diploma di Abilitazione Professionale che si consegue con il superamento dell’esame di Abilitazione regolato dalla Ordinanza Ministeriale 457 del 15/06/2016
Agli Esami di Abilitazione di Odontotecnico sono ammessi i candidati che abbiano conseguito:
a) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado dell’indirizzo di “Odontotecnico” del precedente ordinamento, o del Settore “Servizi” -Indirizzo “Servizi socio-sanita” Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87;
b) il diploma di qualifica, rispettivamente, di “operatore meccanico odontotecnico” entro l’anno scolastico 2013/2014;
c) il titolo di istruzione secondaria di secondo grado;
I candidati di cui al precedente comma, lettere b) e c) devono documentare, altresì, di aver svolto attività lavorativa o di aver frequentato un corso di formazione professionale, autorizzato dalla Regione, di intesa con il Ministero della Salute, ai sensi dell’ articolo 8, comma l, del decreto 28 ottobre 1992 del Ministro della Sanità, avente ad oggetto le attività e gli insegnamenti obbligatori del corso di studio di cui alla lettera a) del precedente comma. L’attività lavorativa deve essere tale che possa considerarsi sostitutiva, per durata e contenuti, della formazione pratica acquisita nei percorsi che rilasciano il titolo di cui al precedente comma, lettera a). Per comprovare l’attività lavorativa svolta presso pubbliche amministrazioni è ammessa l’autocertificazione, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.